vicinato con case moderne che utilizzano un impianto fotovoltaico sul tetto
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Scritto da Valentina De Carlo

Come costituire una Comunità Energetica Rinnovabili concretamente

Una delle funzioni affidate alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), tema di estrema attualità in Italia, è quella di ribaltare il vecchio paradigma energetico che, per anni, ha visto una netta distinzione tra produttori e consumatori di energia ed un ruolo passivo di questi ultimi nell’andamento del mercato energetico (e della relativa fluttuazione dei prezzi). Le CER, infatti, sono nuove forme di produzione energetica decentralizzata che offrono ai cittadini l’opportunità di essere parte attiva del sistema energetico, dal momento che favoriscono l’autoproduzione di energia pulita e la sua condivisione tra i membri della comunità. L’idea di costituire una Comunità Energetica può partire da un gruppo di cittadini, da un’Amministrazione, da una PMI o dal mix di tutti questi soggetti. Cosa bisogna fare concretamente per creare una CER?

Come costituire una Comunità Energetica Rinnovabili: il progetto preliminare

Il progetto preliminare definisce i potenziali membri aderenti, le aree di sviluppo e le finalità della Comunità. Per la definizione dei membri è necessario innanzitutto verificarne l’afferenza dei contatori ad una medesima cabina primaria di distribuzione elettrica. Fatto questo, si procede ad identificare le superfici a disposizione degli aderenti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e la potenza installabile, che ovviamente andrà dimensionata sulla base delle esigenze della CER.

È bene cercare di mantenere un certo equilibrio tra produttori, prosumer e consumatori, dal momento che una Comunità Energetica è tanto più redditizia quanto maggiore è l’energia che viene condivisa tra i membri. A questo proposito è opportuno tuttavia evidenziare che, qualora gli interessati a costituire una CER siano solo consumatori, esistono nel mercato dei soggetti che possono realizzare a spese proprie l’impianto fotovoltaico e poi affittarlo alla CER stessa. All’interno della CER, infatti, la produzione dell’energia che viene consumata dai membri può avvenire anche tramite un impianto non di proprietà diretta di qualche suo membro.

La definizione delle finalità è un altro elemento imprescindibile per costituire una CER, che, per legge, deve fornire benefici di natura ambientale, economica e/o sociale ai membri. Importante, in questo ambito, è anche mappare le esigenze del territorio ed eventuali sinergie e opportunità che possono generare ricadute positive sugli aderenti. Nel progetto preliminare si possono anche delineare gli scenari di espansione futura della CER ed eventuali ulteriori altri obiettivi di utilità sociale e risparmio energetico, cui la stessa potrebbe puntare.

Studio di fattibilità

Al progetto iniziale fa seguito uno studio più approfondito che parte dal fabbisogno energetico dei potenziali membri ed è finalizzato a definire la reale fattibilità e la sostenibilità economica della Comunità Energetica. In base ad un’attenta analisi dei consumi dei potenziali membri nelle diverse fasce orarie (F1, F2, F3) e delle superfici a disposizione, si procede al dimensionamento degli impianti fotovoltaici da realizzare e ad una quantificazione dell’energia che può essere prodotta, condivisa ed immessa in rete e dei rispettivi contributi economici ricavabili (tra ricavi per l’energia venduta in rete e incentivi statali previsti per l’energia condivisa). Confrontando questi ricavi con i costi di realizzazione o di affitto degli impianti e di costituzione e gestione della CER, si arriva ad un calcolo della redditività della CER nel tempo.

Costituzione legale

Una volta definito con esito positivo lo studio di fattibilità, prevedendo la normativa che la Comunità Energetica Rinnovabile assuma la qualifica di soggetto giuridico, sarà necessario procedere alla sua costituzione legale, che potrà assumere diverse forme (p.e. associazione, cooperativa, consorzio, fondazione). L’atto costitutivo e lo statuto dovranno essere poi seguiti dal regolamento interno della CER, che disciplina i requisiti e le modalità di creazione, funzionamento e gestione della stessa, e dal mandato al soggetto referente e gestore della CER, incaricato a detenere i rapporti con il GSE, controllare il rispetto degli obiettivi e dei requisiti per aderire alla CER e provvedere alla redistribuzione degli incentivi ricevuti e quindi alla gestione economica.

Avviamento e gestione

L’ultima fase prevede la realizzazione degli impianti e la richiesta di registrazione della CER al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sull’apposito sito, attività che viene eseguita dal soggetto gestore della CER (referente), cui la stessa ha dato mandato. Per fare questo, dovrà fornire al GSE diversi documenti attinenti la CER tra cui: lo statuto, il mandato, il regolamento, la lista completa di tutti i membri aderenti e il relativo identificativo del punto di connessione (POD), la dichiarazione sulla non esistenza di incentivi incompatibili a quelli previsti per la CER, la dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti, il mandato alla CER, da parte di tutti i membri, per l’accesso agli incentivi. Una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, la CER potrà godere delle tariffe di incentivazione previste e provvederà alla loro distribuzione tra i membri come da regolamento.

Come si evince da quanto scritto finora, la creazione e la gestione delle CER presuppongono una serie di competenze tecniche, economiche, amministrative e legali: per questo motivo, per la realizzazione di una Comunità Energetica, si consiglia di affidarsi ad aziende capaci di riunire tutte queste competenze e di seguire la Comunità in tutte le sue fasi, dal progetto preliminare fino alla gestione nel tempo.

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