Comunità Energetiche: normativa aggiornata
Comunità Energetiche Rinnovabili: descrizione e normativa
I cambiamenti climatici in atto e l’attuale crisi energetica sono le maggiori sfide di questo secolo che i governi di tutto il mondo si trovano a fronteggiare. Sono fenomeni strettamente correlati, che hanno reso sempre più evidente sia la necessità di mettere dei freni all’utilizzo intensivo delle risorse sia i vantaggi ottenibili diversificando le fonti di approvvigionamento energetico, tanto a livello nazionale quanto privato. Una soluzione che risponde positivamente a queste sfide globali, incentivando al tempo stesso uno sviluppo basato sulla condivisione e il risparmio, esiste già: sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), soggetti giuridici costituiti, in maniera democratica e volontaria, da un insieme di persone fisiche, piccole e medie imprese e/o enti locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi e quelli del terzo settore nonché le amministrazioni locali che scelgono di unirsi per autoprodurre energia pulita e condividerla tra loro. Sono più di 100 le CER attualmente presenti in Italia ma, a causa del complesso e lungo iter burocratico, solo 16 nel 2022 sono riuscite a completare il percorso di approvazione.
Comunità energetiche, normativa europea
Le CER sono regolate a livello comunitario da due atti normativi: la Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2018/2001 UE (RED II) e la Directive on Common rules for the internal market for electricity 2019/944 (IEM). Entrambe sono contenute nel Clean Energy for All European Package (CEP), un pacchetto di azioni adottato nel 2019 che propone un adattamento del quadro della politica energetica europea per facilitare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. La direttiva RED II dispone, tra le varie norme, che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dell'Unione sia almeno pari al 32% e che la quota da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14% del consumo finale in tale settore. La IEM, invece, ha introdotto a livello normativo nuovi soggetti per favorire la partecipazione degli utenti finali (e non) al mercato dell’energia elettrica. Insieme, le due direttive riconoscono a livello istituzionale i due concetti normativi di CER e autoconsumo collettivo, permettendone così uno sviluppo consistente a livello dei singoli territori nazionali.
CER, la normativa italiana aggiornata
Per quanto riguarda la normativa sulle comunità energetiche a livello italiano, la regolamentazione nazionale ha recepito quella europea (Direttiva Red II) in una prima fase, attraverso l’emanazione e conversione in legge del DL 162/19 (“Decreto Milleproroghe”) e successivamente con il DLgs 199/2021 e il i DLgs 210/2021. In particolare, l’art. 42-bis del Decreto Milleproroghe aveva introdotto una disciplina di carattere transitorio con l’obiettivo di regolare una prima fase sperimentale di configurazione delle CER che comprendeva impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW ciascuno ed un perimetro di aggregazione degli impianti limitato a quelli facenti capo alla stessa cabina di trasformazione secondaria. Il 4 gennaio 2023 è stata adottata la delibera ARERA, conosciuta come Tiad (Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso), che si aggiunge alle precedenti delibere sui Sistemi semplici di produzione e consumo e sui Sistemi di distribuzione chiusi, promulgate in ottemperanza ai Decreti 199/21 e 210/21. Il Tiad regola i requisiti, le modalità e le procedure per l’accesso all’erogazione del servizio per l’autoconsumo diffuso (autoconsumo collettivo, comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche di cittadini e autoconsumatori individuali), aggiornando il quadro normativo in materia e semplificando alcune procedure. Tale delibera ha, da un lato, confermato alcune delle disposizioni precedenti, come le definizioni delle diverse configurazioni per l’autoconsumo nonché il diritto nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica da parte di tutti i soggetti coinvolti, dall’altro vi ha apportato alcune modifiche.
Recentemente, la normativa sulle CER in Italia ha subito un'importante evoluzione. Con l'entrata in vigore del decreto CER il 24 gennaio 2024, si introducono misure volte a incentivare ulteriormente lo sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche. Tra le principali novità, il decreto prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% per impianti realizzati in comuni sotto i 5.000 abitanti e una tariffa incentivante variabile per l'energia rinnovabile prodotta e condivisa. Inoltre, si ambisce a sviluppare cinque gigawatt di capacità produttiva da fonti rinnovabili.
Le tipologie di configurazione ammesse al servizio, come definite dal TIAD, comprendono:
- autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione;
- gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- comunità energetiche rinnovabili (CER);
- clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione;
- gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- comunità energetiche dei cittadini (CEC);
- autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta.
Per accedere a tali servizi, le richieste vanno trasmesse al GSE in specifiche modalità. Il decreto CER stabilisce che le configurazioni che possono accedere alla tariffa incentivante includono gli autoconsumatori a distanza, i gruppi di autoconsumatori, e le CER. Analogamente, le tipologie ammesse ai benefici della misura PNRR comprendono gruppi di autoconsumatori e CER.
Condizioni per costituire una CER
Per costituire una CER sono sufficienti due membri fondatori e non esiste un limite al numero massimo di componenti. I membri possono configurarsi come “produttori” (utenti che producono energia attraverso il proprio impianto fotovoltaico, condividendola con i membri della Comunità), “prosumer” (utenti che assumono la qualifica di produttori per l’energia consumata e allo stesso tempo cedono alla rete l’energia prodotta in eccesso) o “consumatori” (utenti che utilizzano l’energia generata dagli altri membri della Comunità).I partecipanti mantengono il proprio status di consumatori finali e possono recedere in ogni momento da associati CER. In base alla normativa recente, i singoli impianti di produzione energetica di proprietà dei membrinon hanno limiti di potenza e possono superare i 200 kW inizialmente previsti dalla precedenti disposizioni legislative. In base alla regolamentazione in materia di distribuzione energetica, i membri della CER possono utilizzare le reti di distribuzione esistenti per immettere e prelevare l’energia prodotta, ma è necessario che gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte della Comunità siano connessi alla medesima cabina primaria di trasformazione elettrica.
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