Obbligo Fotovoltaico nuove costruzioni

Fotovoltaico obbligatorio per nuove costruzioni: tutte le informazioni da conoscere

Dal 3 agosto 2026 l’obbligo fotovoltaico nuove costruzioni rientra nel più ampio obbligo di integrare fonti rinnovabili negli edifici previsto dal D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026. Per i nuovi edifici non basta installare un impianto fotovoltaico: il progetto deve rispettare sia specifiche quote di copertura dei consumi energetici tramite fonti rinnovabili sia una potenza elettrica minima. Per questo il dimensionamento va valutato insieme all’intero sistema energetico dell’edificio, fin dalle prime fasi progettuali.

Normativa sull'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni  

La normativa di riferimento per l’obbligo fotovoltaico nuove costruzioni è il D.Lgs. 199/2021, aggiornato dal D.Lgs. 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III. Per i titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026, gli edifici di nuova costruzione devono garantire tramite fonti rinnovabili il 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e, contemporaneamente, il 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. Per gli edifici pubblici le percentuali salgono al 65%. Questi valori riguardano il bilancio energetico complessivo dell’edificio e non significano quindi che il fotovoltaico debba coprire da solo il 60% dei consumi.

Ambito di applicazione

Le regole si applicano agli edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 3 agosto 2026. Il nuovo Allegato III disciplina inoltre le ristrutturazioni importanti e gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, ma con percentuali FER differenti. Regioni e Province autonome possono inoltre introdurre requisiti più stringenti rispetto ai valori nazionali.

Esclusioni e vantaggi 

Sono previste alcune esclusioni e deroghe. L’obbligo non si applica, ad esempio, agli edifici collegati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti quando la rete copre l’intero fabbisogno termico richiesto, né agli edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi. In presenza di impossibilità tecnica o economica, il progettista deve motivarla nella relazione tecnica, esaminando le alternative disponibili. Anche per gli immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica gli obblighi devono essere compatibili con i relativi vincoli. Una progettazione integrata fin dall’inizio può comunque trasformare l’adempimento normativo in un’opportunità per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Potenza minima per fotovoltaico nelle nuove costruzioni 

La potenza minima fotovoltaico nuove costruzioni deriva dall’obbligo di installare una potenza elettrica minima alimentata da fonti rinnovabili. Per i nuovi edifici il valore viene calcolato sulla superficie in pianta al livello del terreno e rappresenta un minimo normativo, non necessariamente il dimensionamento energeticamente più conveniente. La potenza effettiva può quindi essere superiore in base ai consumi previsti, alla presenza di pompe di calore, sistemi di accumulo o ricarica dei veicoli elettrici e agli obiettivi di autoconsumo. Per gli edifici pubblici la potenza minima risultante dal calcolo deve essere incrementata del 10%

Formule di calcolo 

La formula prevista dall’Allegato III è:

P = k × S

dove P è la potenza elettrica minima espressa in kW, S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno espressa in m² e k, per le nuove costruzioni, è pari a 0,05.

Una nuova abitazione con una superficie in pianta di 110 m² richiede quindi almeno:

P = 0,05 × 110 = 5,5 kW

Nel calcolo della superficie S non si considerano le pertinenze, anche se gli impianti possono essere installati su di esse nei limiti previsti dalla normativa. Gli impianti fotovoltaici installati a terra, invece, non concorrono al rispetto dell’obbligo.

Detrazioni fotovoltaico per nuove costruzioni

Per quanto riguarda le detrazioni fotovoltaico nuove costruzioni, occorre distinguere l’impianto installato durante la realizzazione del nuovo edificio dagli interventi effettuati successivamente su un immobile già esistente. Le agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e l’efficienza energetica sono, in linea generale, riferite agli edifici esistenti e non alle spese sostenute durante la costruzione di un nuovo immobile. Inoltre, la disciplina sugli obblighi FER non estende automaticamente agli impianti a servizio delle nuove costruzioni l’accesso agli incentivi statali previsto per altri interventi obbligatori. Eventuali agevolazioni devono quindi essere verificate in relazione allo specifico intervento e alla normativa fiscale vigente.

Tra le detrazioni fotovoltaico nuove costruzioni più rilevanti, spiccano le seguenti: 
 

  • Bonus Ristrutturazione: detrazione fiscale fino al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le seconde case, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro. È applicabile anche a nuove costruzioni realizzate da privati. Il beneficio è valido fino al 31/12/2024 e viene suddiviso in dieci rate annuali di pari importo.
  • Superbonus: nel 2025 prevede una detrazione al 65%, riservata ai lavori con CILA presentata entro il 15 ottobre 2024. Vale per edifici esistenti, condomìni o composti da 2-4 unità immobiliari. L’installazione del fotovoltaico è ammessa come intervento “trainato”. Limite di spesa: 2.400 €/kWp (massimo 48.000 €), ridotto a 1.600 €/kWp in caso di recupero edilizio.
  • IVA agevolata al 10%: per abitazioni esistenti, l’IVA scende al 10% su impianto, installazione e batterie. Per nuove costruzioni acquistate direttamente dal costruttore con impianto integrato, si applica l’aliquota ridotta al 4%. Il vantaggio è valido sia per privati che per condomìni, senza scadenze.

Benefici di un impianto fotovoltaico sulle nuove costruzioni  

Il fotovoltaico obbligatorio nuove costruzioni può diventare un elemento utile del progetto energetico, oltre il semplice rispetto del requisito di legge. Un impianto dimensionato sui consumi reali può ridurre l’energia prelevata dalla rete e valorizzare l’autoconsumo, soprattutto quando è coordinato con pompe di calore, sistemi di accumulo e ricarica elettrica. Integrare il fotovoltaico già nella progettazione consente inoltre di ottimizzare spazi, orientamento e componenti dell’impianto, evitando soluzioni aggiunte successivamente e rendendo più efficiente la gestione energetica complessiva dell’edificio.  

Inoltre, un immobile con un impianto fotovoltaico ottiene una classificazione energetica superiore, aumentando il suo valore di mercato. Questo rappresenta un vantaggio sia per chi vuole vendere l’edificio sia per chi desidera attrarre inquilini, poiché un’abitazione più efficiente dal punto di vista energetico è sempre più richiesta. 

Un altro beneficio significativo riguarda la sostenibilità ambientale. Il fotovoltaico contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, facendo delle nuove costruzioni un’opzione più ecologica e in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.  

Infine, gli impianti fotovoltaici aumentano l’indipendenza energetica delle abitazioni, proteggendo i proprietari dall’aumento dei costi dell’energia e dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato globale. 

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Scritto da Fabio Colucci

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