Decreto FER 2

Il Decreto FER 2 rappresenta una delle principali misure introdotte per accelerare la transizione energetica del nostro Paese. Attraverso un sistema di incentivi gestito dal GSE, promuove la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Ma quali fonti rinnovabili rientrano nel Decreto FER 2? A chi si rivolge la misura e quali sono i requisiti per accedere agli incentivi? In questa guida rispondiamo a tutte le domande più importanti.

Decreto FER 2: quali fonti rinnovabili finanzia          

Come appena anticipato, il Decreto FER 2 prevede misure ad hoc per favorire la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati, con un ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio. Si rivolge in particolare a proprietari di impianti, aziende, PA e singoli cittadini. 

Nello specifico, il decreto incentiva le seguenti tipologie di impianti:

  • Impianti alimentati a biogas: con una potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici.
  • Impianti alimentati a biomassa: con una potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici.
  • Impianti solari termodinamici: ammessi senza limiti di potenza.
  • Impianti eolici offshore: sia floating sia su fondazioni fisse collocate ad almeno 12 miglia nautiche dalla costa, senza limiti di potenza.
  • Impianti fotovoltaici floating: installati offshore o su acque interne, senza limiti di potenza.
  • Impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e da altre forme di energia marina: ammessi indipendentemente dalla potenza installata.
  • Impianti geotermoelettrici: sia tradizionali con innovazioni sia a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.

Come funzionano gli incentivi del Decreto FER 2     

Il Decreto FER 2 prevede due modalità di incentivazione per l’energia elettrica prodotta dagli impianti ammessi alla misura:

  • Tariffa omnicomprensiva (TO): comprende sia l’incentivo sia il corrispettivo relativo all’energia elettrica immessa in rete, che viene ritirata direttamente dal GSE.
  • Incentivo (I): è calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia. In questo caso, l’energia immessa in rete rimane nella disponibilità del produttore.

La tipologia di incentivo riconosciuta, poi, varia in base alla potenza dell’impianto:

  • Impianti fino a 300 kW: è possibile scegliere tra la tariffa omnicomprensiva e il meccanismo dell’incentivo.
  • Impianti di potenza superiore a 300 kW: è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’incentivo.
  • Impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026: la soglia per poter accedere alla tariffa omnicomprensiva è ridotta a 200 kW.

Requisiti di accesso al Decreto FER 2 e criteri di ammissibilità  

Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto FER 2 non è sufficiente realizzare un impianto conforme ai requisiti tecnici. L’ammissione al beneficio è infatti subordinata alla partecipazione alle procedure pubbliche competitive bandite periodicamente dal GSE, attraverso le quali vengono assegnati i contingenti di potenza disponibili per ciascuna tecnologia.

Le domande vengono valutate secondo i criteri stabiliti dal decreto e possono accedere agli incentivi solo gli impianti che rispettano i requisiti di ammissibilità previsti. Le diverse procedure sono suddivise in funzione della tipologia di impianto e della categoria di intervento, come riportato nella tabella seguente:

Procedura Tecnologia ammessa Categoria di intervento
Gruppo A Impianti a biogas e biomassa Nuovi impianti
Gruppo B Impianti solari termodinamici di piccola taglia Nuovi impianti
Gruppo B-1 Impianti solari termodinamici di media e grande taglia Nuovi impianti
Gruppo C Impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni Nuovi impianti
Gruppo C-1 Impianti geotermoelettrici a emissioni nulle Nuovi impianti
Gruppo D Impianti fotovoltaici floating su acque interne Nuovi impianti
Gruppo E Impianti fotovoltaici floating offshore e impianti alimentati da energia marina (maree, moto ondoso e altre forme di energia marina) Nuovi impianti
Gruppo E-1 Impianti eolici offshore Nuovi impianti
Gruppo F Impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni Rifacimento

Una volta individuata la procedura di riferimento, il soggetto responsabile deve presentare la domanda al GSE entro i termini indicati nel relativo bando, allegando tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta.

Come presentare domanda al GSE        

L’accesso agli incentivi del Decreto FER 2 avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale FER-E, disponibile nell’Area Clienti del GSE. Per partecipare a una procedura competitiva, il soggetto responsabile deve compilare la domanda online e allegare tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dalle Regole Operative.

L’iter di accesso agli incentivi si articola generalmente nelle seguenti fasi:

  • Partecipazione alla procedura competitiva: presentazione della domanda tramite il Portale FER-E durante il periodo di apertura del bando.
  • Pubblicazione della graduatoria: il GSE verifica l’ammissibilità delle richieste e pubblica l’elenco dei progetti selezionati sulla base dei criteri previsti dal Decreto FER 2.
  • Comunicazione dell’entrata in esercizio dell’impianto: una volta completata la realizzazione, il soggetto responsabile trasmette al GSE la documentazione che attesta l’avvio dell’impianto.
  • Stipula del contratto ed erogazione degli incentivi: concluse positivamente le verifiche, il GSE sottoscrive il contratto con il produttore e procede al riconoscimento degli incentivi secondo le modalità previste dal decreto.

Per ogni procedura competitiva il GSE pubblica un apposito bando, indicando le finestre temporali per la presentazione delle domande, i contingenti di potenza disponibili e la documentazione richiesta. Per questo, è sempre consigliabile consultare il portale ufficiale prima di avviare la procedura di iscrizione.

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