Come si crea una Comunità energetica
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono entità giuridiche composte da cittadini, piccole e medie imprese e/o enti locali che decidono di autoprodurre energia da fonti rinnovabili e di condividerla tra loro. La loro costituzione è regolata dalla normativa europea ed italiana ed è incentivata perché rappresentano delle forme di produzione e di approvvigionamento di energia vantaggiose sotto molti punti di vista: economico, ambientale, sociale, di sistema. Ma come si crea una CER e come gestirla nel tempo?
Costituzione della CER
Per creare una comunità energetica CER una si può partire da qualsiasi soggetto pubblico o privato: membri della CER possono essere persone fisiche, enti territoriali, enti religiosi e di ricerca e PMI. L’ingresso e l’uscita alla CER è su base volontaria.
I requisiti sono:
-
almeno un membro della CER detiene (proprietà o piena disponibilità) un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente al 1 marzo 2020 (sono ammessi anche gli impianti antecedenti ma solo in misura del 30% sul totale);
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i membri sono titolari di un punto di connessione con la rete elettrica facenti capo ad una stessa cabina di trasformazione primaria;
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l’impianto o gli impianti dovranno essere immessi nella disponibilità della CER.
Il primo passo per costituire una CER è individuare i potenziali aderenti e verificare che si trovino all’interno del perimetro afferente alla stessa cabina primaria (tale perimetro è reso disponibile sui siti web dei distributori locali). A questo punto, occorre procedere alla raccolta delle adesioni corredate dai POD e dei consumi al fine di dimensionare in modo ottimale l’intervento.
Il passo successivo è costituire l’entità legale “CER” (solitamente un’Associazione Riconosciuta o non Riconosciuta, Società Cooperativa o un Consorzio) e quindi firmare l’atto costitutivo tra i membri fondatori. Quest’ultimo è un atto notarile che stabilisce i diversi elementi costitutivi della Comunità, come la sede, la durata, le finalità, gli organi direttivi e rispettivi membri, il capitale sociale. All’atto costitutivo va affiancato lo statuto, che va a dettagliare la composizione del patrimonio sociale e la destinazione di eventuali utili, i requisiti e le modalità per aderire alla CER, le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi direttivi, le competenze degli stessi, la convocazione delle assemblee o riunioni consiliari e la validità delle rispettive delibere, le modalità di recesso o di esclusione dei soci, lo scioglimento della CER.
Un terzo documento necessario per la realizzazione di una CER è il regolamento che definisce le modalità e le condizioni per la gestione della Comunità Energetica, nonché la ripartizione dei proventi ai soci. Tutti questi documenti devono essere trasferiti al GSE per la relativa approvazione.
La Comunità energetica, infine, una volta costituitasi, dovrà acquisire, tramite apposito contratto, la disponibilità degli impianti da utilizzare per la produzione e la condivisione di energia.
Studio di fattibilità
Al progetto iniziale fa seguito uno studio più approfondito che parte dal fabbisogno energetico dei potenziali membri ed è finalizzato a definire la reale fattibilità e la sostenibilità economica della Comunità Energetica. In base ad un’attenta analisi dei consumi dei potenziali membri nelle diverse fasce orarie (F1, F2, F3) e delle superfici a disposizione, si procede al dimensionamento degli impianti fotovoltaici da realizzare e ad una quantificazione dell’energia che può essere prodotta, condivisa ed immessa in rete e dei rispettivi contributi economici ricavabili (tra ricavi per l’energia venduta in rete e incentivi statali previsti per l’energia condivisa). Confrontando questi ricavi con i costi di realizzazione o di affitto degli impianti e di costituzione e gestione della CER, si arriva ad un calcolo della redditività della CER nel tempo.
Costituzione legale
Una volta definito con esito positivo lo studio di fattibilità, prevedendo la normativa che la Comunità Energetica Rinnovabile assuma la qualifica di soggetto giuridico, sarà necessario procedere alla sua costituzione legale, che potrà assumere diverse forme (p.e. associazione, cooperativa, consorzio, fondazione). L’atto costitutivo e lo statuto dovranno essere poi seguiti dal regolamento interno della CER, che disciplina i requisiti e le modalità di creazione, funzionamento e gestione della stessa, e dal mandato al soggetto referente e gestore della CER, incaricato a detenere i rapporti con il GSE, controllare il rispetto degli obiettivi e dei requisiti per aderire alla CER e provvedere alla redistribuzione degli incentivi ricevuti e quindi alla gestione economica.
Avviamento e gestione
L’ultima fase prevede la realizzazione degli impianti e la richiesta di registrazione della CER al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sull’apposito sito, attività che viene eseguita dal soggetto gestore della CER (referente), cui la stessa ha dato mandato. Per fare questo, dovrà fornire al GSE diversi documenti attinenti la CER tra cui: lo statuto, il mandato, il regolamento, la lista completa di tutti i membri aderenti e il relativo identificativo del punto di connessione (POD), la dichiarazione sulla non esistenza di incentivi incompatibili a quelli previsti per la CER, la dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti, il mandato alla CER, da parte di tutti i membri, per l’accesso agli incentivi. Una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, la CER potrà godere delle tariffe di incentivazione previste e provvederà alla loro distribuzione tra i membri come da regolamento.
Come si evince da quanto scritto finora, la creazione e la gestione delle CER presuppongono una serie di competenze tecniche, economiche, amministrative e legali: per questo motivo, per la realizzazione di una Comunità Energetica, si consiglia di affidarsi ad aziende capaci di riunire tutte queste competenze e di seguire la Comunità in tutte le sue fasi, dal progetto preliminare fino alla gestione nel tempo.
Gestione della CER
La CER è un organismo che vive e cambia nel tempo e come tale va gestito dal punto di vista tecnico e amministrativo. Nell’ambito delle attività di gestione si evidenziano le seguenti attività:
- la contabilizzazione dell’energia prodotta e condivisa e la sua comunicazione al GSE;
- predisposizione di un piano economico-finanziario redatto in funzione degli impianti che si andranno a realizzare e che possono essere di proprietà della CER o di un terzo soggetto.
- la ripartizione tra i membri degli incentivi erogati dal GSE o il loro eventuale investimento in altri benefici per i membri;
- l’accesso e l’uscita dei membri;
- la manutenzione degli impianti.
Gli adempimenti amministrativi della CER e i rapporti con il GSE possono essere affidati ad una società esterna (il cosiddetto “referente”), che opera attraverso un mandato e percepisce un compenso per la sua attività, il quale sarà definito da appositi accordi contrattuali con i quali viene conferito il mandato per la gestione della CER.
La condivisione dell’energia
Lo schema di incentivazione di una CER prevede un contributo per l’energia condivisa tra i membri, vale a dire quella prodotta da un membro e consumata, a breve distanza di tempo, da un altro membro. Tecnicamente è definita come la differenza, su base oraria, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti della CER e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei membri associati. La tariffa incentivante varia in funzione della capacità dell'impianto, che può essere minore di 200 kWp, tra 200 e 600 kWp, o maggiore di 600 kWp, ed è costituita da una parte fissa, che dipende dalla potenza dell'impianto (vedi tabella sotto) e da un importo variabile che cambia in base al prezzo zonale.
Potenza impianto |
Tariffa incentivante |
potenza < 200 kW | 80€/MWh + (0:40 €/MWh) |
200 kW < potenza < 600 kW | 70€/MWh + (0:40 €/MWh) |
potenza > 600 kW | 60€/MWh + (0:40 €/MWh) |
Viene inoltre applicato un extra basato sulla posizione geografica dell'impianto, con un incremento di 4 euro per MWh nelle regioni centrali (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e di 10 euro per MWh in quelle settentrionali (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto). La potenza degli impianti finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un termine ultimo fissato alla fine del 2027.
Come viene calcolata questa energia condivisa?
Innanzitutto è necessario specificare che come “energia prodotta” viene considerata anche quella immagazzinata in sistemi di accumulo e quindi l’accumulo è una tecnologia molto utile nell’ambito di una CER. In secondo luogo, si deve precisare che, per lo scambio di energia tra i membri, non è necessario che punti di produzione e di consumo dei membri siano effettivamente collegati tra loro. Essendoci già una rete elettrica nazionale estesa e capillare, la normativa ha previsto di sfruttare l’infrastruttura già esistente: in questo modo ciascun membro della Comunità continua ad immettere e prelevare l’energia dalla rete tradizionale, pagando la bolletta al proprio fornitore di energia e ricevendo dalla Comunità, in maniera periodica, gli importi a lui spettanti per l’energia condivisa.
Per contabilizzare l’energia scambiata si utilizzano degli appositi software, detti anche “smart meter”, che rappresentano anche uno strumento utile per monitorare le abitudini di consumo dei membri e quindi utilizzare l’energia in modo più consapevole e intelligente.
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